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CODICE
DEONTOLOGICO
Approvato
dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 Aprile 1997
ART.
1. Ambito di applicazione. ART.
3. Volontarietà dell'azione. ART.
4. Attività all'estero e attività in Italia dello straniero. ART.
5. Doveri di probità, dignità e decoro. ART.
6. Doveri di lealtà e correttezza. ART.
9. Dovere di segretezza e riservatezza. ART.
10. Dovere di indipendenza. ART.
13. Dovere di aggiornamento professionale. ART.
15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. ART.
16. Dovere di evitare incompatibilità. ART.
18. Rapporti con la stampa. ART.
19. Divieto di accaparramento di clientela. ART.
20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. ART.
21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti. ART.
23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo. ART.
24. Rapporti con il Consiglio dell'ordine. ART.
25. Rapporti con i collaboratori dello studio. ART.
26. Rapporti con i praticanti. ART.
27. Obbligo di corrispondere con il collega. ART.
28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. ART.
29. Notizie riguardanti il collega. ART.
30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. ART.
31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. ART.
32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. ART.
33. Sostituzione del collega nell'attività di difesa. ART.
34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. RAPPORTI
CON LA PARTE ASSISTITA ART.
36. Autonomia del rapporto. ART.
37. Conflitto di interessi. ART.
38. Inadempimento al mandato. ART.
39. Astensione dalle udienze. ART.
40. Obbligo di informazione. ART.
41. Gestione di denaro altrui. ART.
42. Restituzione di documenti. ART.
43. Richiesta di pagamento. ART.
45. Divieto di patto di quota lite. ART.
46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. RAPPORTI
CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI. ART.
48. Minaccia di azioni alla controparte. ART.
49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte. ART.
50. Richiesta di compenso professionale alla controparte. ART.
51. Assunzione di incarichi contro ex clienti. ART.
52. Rapporti con i testimoni. ART.
53. Rapporti con i magistrati. ART.
54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. ART.
56. Rapporto con i terzi. ART.
58. La testimonianza dell'avvocato. ART.
59. Obbligo di provvedere all'adempimento delle
PREAMBOLO
L'avvocato
esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza
delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i
fini della giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla
conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento
comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità
della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le
norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi
valori. indice TITOLO
I
PRINCIPI
GENERALI
ART.
1. Ambito di applicazione.
Le
norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro
attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. ART.
2. Potestà disciplinare.
Spetta
agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive,
che hanno concorso a determinare 1' infrazione. ART.
3. Volontarietà dell'azione.
La
responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla
volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il
comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti
nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica. ART.
4. Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.
Nell'esercizio
di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni
in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
interne, nonché delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta 1'
attività. Del pari 1' avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche italiane. ART.
5. Doveri di probità, dignità e decoro.
L'avvocato
deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità
e decoro. I
- Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva
ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. II
- L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l' immagine della classe forense. III- L'avvocato
che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o
mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento. ART.
6. Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato
deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I-
L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala
fede o colpa grave. ART.
7. Dovere di fedeltà.
E'
dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I- - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito. ART.
8. Dovere di diligenza.
L'avvocato
deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. I - In particolare,
il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia necessario ai
fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale
assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il
formarsi del giudicato. ART.
9. Dovere di segretezza e riservatezza.
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le
informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato. -
I-
L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti
degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale. -
II-
La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. -
III
- L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche
ai propri collaboratori e -
dipendenti
e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale. -
IV
- Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di studio, consulenti ed
investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento
dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di
intervenuta segretazione dell'atto. -
V -
Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di
alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a)
per lo svolgimento delle attività di difesa; b)
alfine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare gravità; c)
al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato
e assistito; d)
in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato. ART.
10. Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha
il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà
da pressioni o condizionamenti esterni. I -
L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale. II -
L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. III - Costituisce infrazione disciplinare il
comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il
recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività. ART.
11. Dovere di difesa.
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva
anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi
vigenti. I -
L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore
di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge. II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto
ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività. ART.
12 Dovere di competenza.
L'avvocato
non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza. I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti
impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di
controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della
integrazione della difesa con altro collega. II - L'accettazione di un
determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere
quell'incarico. ART.
13. Dovere di aggiornamento professionale.
E'
dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori
nei quali è svolta l' attività. ART.
14. Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un
provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza,
devono essere vere. I -
L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi.
In particolare, il difensore non può assumere a verbale ne' utilizzare prove o
dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false. II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di
istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. ART.
15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato
deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo
le norme vigenti. I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e
all'ente previdenziale. ART.
16. Dovere di evitare incompatibilità.
E'
dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio
Consiglio dell'ordine. I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto
l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno. ART.
17. Divieto di pubblicità - E' vietata qualsiasi forma di pubblicità
dell'attività professionale .
I - E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche professionali e Telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) i propri particolari rami di attività. II - E' consentita l'informazione agli assistiti e ai colleghi sulla organizzazione dell'ufficio e sulla attività professionale svolta. III - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi. IV - In ogni caso l'attività di informazione consentita
deve essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e
decoro. ART.
18. Rapporti con la stampa.
Nei
rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e
interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i
colleghi. I
- Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello
stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non
siano coperte dal segreto di indagine. II
- Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire
fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa;
enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei
clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di
informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale. ART.
19. Divieto di accaparramento di clientela.
I
- E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere
ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a l'avvocato
non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di
un cliente. II
- Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a
terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi. ART.
20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
giudici, delle controparti.e dei terzi. I
- La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica. ART.
21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti.
L'iscrizione
all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per
l'utilizzo del relativo titolo. I
- Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o
in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il collega che abbia
reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare. TITOLO
Il
RAPPORTI
CON I COLLEGHI
ART.
22 . Rapporto di colleganza in genere. L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei
colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I -
L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di
informativa del collega. II -
L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire
nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o
infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare
appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e
civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di
conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in
tal caso la comunicazione può essere anche successiva. III - L'avvocato non può registrare una conversazione
telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. ART.
23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo.
In
particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in
ogni altra occasione di incontro con i colleghi. II
- L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle
udienze, di deposito documenti
o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio
per la parte assistita. III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere
dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del
collega avversario. IV
- Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi
idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto. V
- Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori
degli altri imputati, anche scambiando
informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel
rispetto della legge. VI
- Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto
dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della
strategia processuale. ART.
24. Rapporti con il Consiglio dell'ordine.
L'avvocato
ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con
altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali,
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e'
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali. I
- Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto
agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese
non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero
convincimento. II
- Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti,
notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un
collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse
dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce
illecito disciplinare. III
- L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività
professionale. ART.
25. Rapporti con i collaboratori dello studio.
L'avvocato
deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto
ricevuto. ART.
26. Rapporti con i praticanti.
L'avvocato
è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione. I-
L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all'apporto professionale ricevuto. II
- L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a
motivi di favore o di amicizia. III
- E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di
svolgere attività difensiva non consentita. ART.
27. Obbligo di corrispondere con il collega.
L'avvocato
non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da
altro legale. I
- Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può
essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone
copia per conoscenza al legale avversario. II
- Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti
di ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita da un collega, senza
informare quest'ultimo e ottenerne il consenso. ART.
28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non
possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate
e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i
colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale,
consegnarla al professionista che gli succede, il quale e' tenuto ad osservare i
medesimi criteri di riservatezza .
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare
inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. ART.
29. Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione
in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega
avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e'
tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di
causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e
su suoi presunti errori o incapacità. II
- L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il
collega incaricato della stessa vi consenta. ART.
30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato
che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la
parte assistita. ART.
31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L'avvocato
e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo,
del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita. II
- E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato
l'incarico. III
- L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo
più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l'incarico. ART.
32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L'avvocato
che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato
dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non
conosciuti o sopravvenuti. ART.
33. Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
Nel
caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina
al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività
difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni
svolte. I
- L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa. ART.
34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo
che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e
ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per
incarichi specifici ricevuti. I
- Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi. TITOLO
III
RAPPORTI
CON LA PARTE ASSISTITA
ART.
35. Rapporto di fiducia.
Il
rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I
- L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che
la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse
della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere
accettato soltanto con il consenso della parte assistita. II
- L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire
con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale. ART.
36. Autonomia del rapporto.
L'avvocato
ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi
deontologici I
- L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose,
ne' suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da
nullità. ART.
37. Conflitto di interessi.
L'avvocato
ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito. I
- Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da
altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte
avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un
precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un
nuovo incarico. II
- L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi. ART.
38. Inadempimento al mandato.
Costituisce
violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. I
- Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero
incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile
dell'adempimento dell'incarico. ART.
39. Astensione dalle udienze.
L'avvocato
ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e
delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. II
- Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda
delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione
non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
ART.
40. Obbligo di informazione.
L'avvocato
e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico
delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.
L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo
svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del
processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità
del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o
altri effetti pregiudizievoli. III
- Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso nell'esercizio del mandato. ART.
41. Gestione di denaro altrui.
L'avvocato
deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per
conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II
- In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni
scritte e ad attenervisi. ART.
42. Restituzione di documenti.
L'avvocato
é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando
questa ne faccia richiesta. I
- L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del
compenso e non oltre l'avvenuto pagamento. ART.
43. Richiesta di pagamento.
Di
norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il
versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto
compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto
formale riserva. III
- L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita
delle somme riscosse per conto di questa. IV
- E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge. ART.
44. Compensazione.
L'avvocato
ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita
o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può
anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari,
quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari
ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia
già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla
parte assistita. I
- Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1' avvocato é
tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme
riscosse per conto di questa. ART.
45. Divieto di patto di quota lite.
E'
vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della
prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una
percentuale rapportata al valore della lite. I
- E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia
contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito. ART.
46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L'avvocato
può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento
delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato. ART.
47. Rinuncia al mandato.
L'avvocato
ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e'
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato
non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad
informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. III
- In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato
con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e
all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale formalità l'avvocato
é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che
l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. TITOLO
IV
RAPPORTI
CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.
ART.
48. Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione
fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre
sanzioni, é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle
possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate
azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia. II
- E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività
prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito. ART.
49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L'avvocato
non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione
debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di
tutela della parte assistita. ART.
50. Richiesta di compenso professionale alla controparte.
E'
vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con
l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I
- In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. ART.
51. Assunzione di incarichi contro ex clienti.
L'assunzione
di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia
trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia
estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di
utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. 1
- La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare. ART.
52. Rapporti con i testimoni.
L'avvocato
deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti. 1
- Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura
penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi. II
- In particolare il difensore che intenda convocare la persona informata sui
fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e
deve informare la persona che depone dell'importanza civile e morale delle
dichiarazioni che intende rendere. ll difensore deve raccogliere tutte le
dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o
audiovisiva, con il consenso espresso dell'interessato. ART.
53. Rapporti con i magistrati.
I
rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto
quali si convengono alle reciproche funzioni
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio
civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del
legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità. III
- L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone. ART.
54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L'avvocato
deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza
e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. ART.
55. Arbitrato.
L'avvocato
che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di
indipendenza e imparzialità. I
- Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né
come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso
rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che
possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti
professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere
edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto. II-
In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed
ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano
incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento dell'incarico. ART.
56. Rapporto con i terzi.
L'avvocato
ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del
personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte
le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione. I
- Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la
fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità. della professione. ART.
57. Elezioni forensi.
-
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad
elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con
correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità
delle funzioni. ART.
58. La testimonianza dell'avvocato.
Per
quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su
circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e
inerenti al mandato ricevuto. I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al
giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. II -
Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo. ART.
59. Obbligo di provvedere all'adempimento delle
obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi. L'avvocato
é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi. I
- L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia
tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di
rispettare i propri doveri professionali. TITOLO
V
DISPOSIZIONE
FINALE
ART.
60. Norma di chiusura.
Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei
principi generali espressi. |